COOPERATORES VERITATIS
LETTERA APOSTOLICA
DATA MOTU PROPRIO
DATA MOTU PROPRIO
NORMAS NONNULLAS
DEL
SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO PP. XVI
SU ALCUNE MODIFICHE ALLE NORME
RELATIVE
ALL'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE
ALL'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE
Con
la Lettera apostolica De
aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis, data Motu Proprio a Roma l’11 giugno 2007 nel terzo anno
del mio Pontificato, ho stabilito alcune norme che, abrogando quelle prescritte
al numero 75 della Costituzione apostolica Universi
Dominici gregis promulgate il
22 febbraio 1996 dal mio Predecessore il Beato Giovanni Paolo II hanno ristabilito la norma, sancita dalla
tradizione, secondo la quale per la valida elezione del Romano Pontefice è
sempre richiesta la maggioranza dei due terzi di voti dei Cardinali elettori
presenti.
Considerata
l’importanza di assicurare il migliore svolgimento di quanto attiene, pur con
diverso rilievo, all’elezione del Romano Pontefice, in particolare una più
certa interpretazione ed attuazione di alcune disposizioni, stabilisco e
prescrivo che alcune norme della Costituzione apostolica Universi Dominici gregis e quanto io stesso ho disposto nella
summenzionata Lettera apostolica siano sostituite dalle norme che seguono:
n. 35. “Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall’elezione
sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto
prescritto al n. 40 e al n. 75 di questa Costituzione.”
n. 37. “Ordino inoltre che, dal momento in cui la Sede Apostolica sia
legittimamente vacante, si attendano per quindici giorni interi gli assenti
prima di iniziare il Conclave; lascio peraltro al Collegio dei Cardinali la
facoltà di anticipare l’inizio del Conclave se consta della presenza di tutti i
Cardinali elettori, come pure la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi,
l’inizio dell’elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo,
venti giorni dall’inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori
presenti sono tenuti a procedere all’elezione.”
n. 43. “Dal momento in cui è stato disposto l’inizio delle operazioni
dell’elezione, fino al pubblico annunzio dell’avvenuta elezione del Sommo
Pontefice o, comunque, fino a quando così avrà ordinato il nuovo Pontefice, i
locali della Domus Sanctae
Marthae, come pure e in modo speciale la Cappella Sistina e gli ambienti
destinati alle celebrazioni liturgiche, dovranno essere chiusi, sotto
l’autorità del Cardinale Camerlengo e con la collaborazione esterna del Vice
Camerlengo e del Sostituto della Segreteria di Stato, alle persone non
autorizzate, secondo quanto stabilito nei numeri seguenti.
L’intero
territorio della Città del Vaticano e anche l’attività ordinaria degli Uffici
aventi sede entro il suo ambito dovranno essere regolati, per detto periodo, in
modo da assicurare la riservatezza e il libero svolgimento di tutte le
operazioni connesse con l’elezione del Sommo Pontefice. In particolare si dovrà
provvedere, anche con l’aiuto di Prelati Chierici di Camera, che i Cardinali elettori
non siano avvicinati da nessuno durante il percorso dalla Domus Sanctae Marthae al Palazzo Apostolico Vaticano.”
n. 46, 1° comma. “Per venire incontro alle necessità personali e
d’ufficio connesse con lo svolgimento dell’elezione, dovranno essere disponibili
e quindi convenientemente alloggiati in locali adatti entro i confini di cui al
n. 43 della presente Costituzione, il Segretario del Collegio Cardinalizio, che
funge da Segretario dell’assemblea elettiva; il Maestro delle Celebrazioni
Liturgiche Pontificie con otto Cerimonieri e due Religiosi addetti alla
Sagrestia Pontificia; un ecclesiastico scelto dal Cardinale Decano o dal
Cardinale che ne fa le veci, perché lo assista nel proprio ufficio.”
n. 47. “Tutte le persone elencate al n. 46 e al n. 55, 2° comma della
presente Costituzione apostolica, che per qualsivoglia motivo e in qualsiasi
tempo venissero a conoscenza da chiunque di quanto direttamente o
indirettamente concerne gli atti propri dell’elezione e, in modo particolare,
di quanto attiene agli scrutini avvenuti nell’elezione stessa, sono obbligate a
stretto segreto con qualunque persona estranea al Collegio dei Cardinali
elettori: per tale scopo, prima dell’inizio delle operazioni dell’elezione,
dovranno prestare giuramento secondo le modalità e la formula indicate nel
numero seguente.”
n. 48. “Le persone indicate nel n. 46 e nel n. 55, 2° comma della
presente Costituzione, debitamente ammonite sul significato e sull’estensione
del giuramento da prestare, prima dell’inizio delle operazioni dell’elezione,
dinanzi al Cardinale Camerlengo o ad altro Cardinale dal medesimo delegato,
alla presenza di due Protonotari Apostolici di Numero Partecipanti, a tempo
debito dovranno pronunziare e sottoscrivere il giuramento secondo la formula seguente:
Io N. N. prometto e giuro di
osservare il segreto assoluto con chiunque non faccia parte del Collegio dei
Cardinali elettori, e ciò in perpetuo, a meno che non ne riceva speciale
facoltà data espressamente dal nuovo Pontefice eletto o dai suoi Successori,
circa tutto ciò che attiene direttamente o indirettamente alle votazioni e agli
scrutini per l’elezione del Sommo Pontefice.
Prometto parimenti e giuro di astenermi dal fare uso di qualsiasi strumento di
registrazione o di audizione o di visione di quanto, nel periodo della
elezione, si svolge entro l’ambito della Città del Vaticano, e particolarmente
di quanto direttamente o indirettamente in qualsiasi modo ha attinenza con le
operazioni connesse con l’elezione medesima.
Dichiaro
di emettere questo giuramento, consapevole che una infrazione di esso
comporterà nei miei confronti la pena della scomunica «latae sententiae»
riservata alla Sede Apostolica.”
Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.”
n. 49. “Celebrate secondo i riti prescritti le esequie del defunto
Pontefice, preparato quanto è necessario per il regolare svolgimento
dell’elezione, il giorno stabilito, ai termini del n. 37 della presente
Costituzione, per l’inizio del Conclave tutti i Cardinali converranno nella
Basilica di San Pietro in Vaticano, o altrove secondo l’opportunità e le
necessità del tempo e del luogo, per prender parte ad una solenne celebrazione
eucaristica con la Messa votiva pro
eligendo Papa (19). Ciò dovrà
essere compiuto possibilmente in ora adatta del mattino, così che nel
pomeriggio possa svolgersi quanto prescritto nei numeri seguenti della stessa
Costituzione.”
n. 50. “Dalla Cappella Paolina del Palazzo Apostolico, dove si saranno
raccolti in ora conveniente del pomeriggio, i Cardinali elettori in abito
corale si recheranno in solenne processione, invocando col canto del Veni Creator l’assistenza dello Spirito Santo, alla
Cappella Sistina del Palazzo Apostolico, luogo e sede dello svolgimento
dell’elezione. Parteciperanno alla processione il Vice Camerlengo, l’Uditore
Generale della Camera Apostolica e due membri di ciascuno dei Collegi dei
Protonotari Apostolici di Numero Partecipanti, dei Prelati Uditori della Rota
Romana e dei Prelati Chierici di Camera.”
n. 51, 2° comma. “Sarà pertanto cura del Collegio Cardinalizio,
operante sotto l’autorità e la responsabilità del Camerlengo coadiuvato dalla
Congregazione particolare di cui al n. 7 della presente Costituzione, che,
all’interno di detta Cappella e dei locali adiacenti, tutto sia previamente
disposto, anche con l’aiuto dall’esterno del Vice Camerlengo e del Sostituto
della Segreteria di Stato, in maniera che la regolare elezione e la
riservatezza di essa siano tutelate.”
n. 55, 3° comma. “Se una qualsiasi infrazione a questa norma venisse
compiuta, sappiano gli autori di essa che incorreranno nella pena della
scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.”
n. 62. “Aboliti i modi di elezione detti per acclamationem seu inspirationem e per
compromissum, la forma di elezione del Romano Pontefice sarà d’ora in poi
unicamente per scrutinium.
Stabilisco,
pertanto, che per la valida elezione del Romano Pontefice si richiedono almeno
i due terzi dei suffragi, computati sulla base degli elettori presenti e
votanti.”
n. 64. “La procedura dello scrutinio si svolge in tre fasi, la prima
delle quali, che si può chiamare pre-scrutinio,
comprende: 1) la preparazione e la distribuzione
delle schede da parte dei Cerimonieri – richiamati intanto nell’Aula insieme
col Segretario del Collegio dei Cardinali e col Maestro delle Celebrazioni
Liturgiche Pontificie – i quali ne consegnano almeno due o tre a ciascun
Cardinale elettore; 2) l’estrazione a sorte, fra tutti i
Cardinali elettori, di tre Scrutatori, di tre incaricati a raccogliere i voti
degli infermi, denominati per brevità Infirmarii,
e di tre Revisori; tale sorteggio viene fatto pubblicamente dall’ultimo
Cardinale Diacono, il quale estrae di seguito i nove nomi di coloro che
dovranno svolgere tali mansioni; 3) se nell’estrazione degli
Scrutatori, degli Infirmarii e dei Revisori, escono i nomi di
Cardinali elettori che, per infermità o altro motivo, sono impediti di svolgere
tali mansioni, al loro posto vengano estratti i nomi di altri non impediti. I
primi tre estratti fungeranno da Scrutatori, i secondi tre da Infirmarii, gli altri tre da
Revisori.”
n. 70, 2° comma. “Gli scrutatori fanno la somma di tutti i voti che
ciascuno ha riportato, e se nessuno ha raggiunto almeno i due terzi dei voti in
quella votazione, il Papa non è stato eletto; se invece risulterà che uno ha
ottenuto almeno i due terzi, si ha l’elezione del Romano Pontefice
canonicamente valida.”
n. 75. “Se le votazioni di cui ai nn. 72, 73 e 74 della sopramenzionata
Costituzione non avranno esito, sia dedicato un giorno alla preghiera, alla
riflessione e al dialogo; nelle successive votazioni, osservato l’ordine
stabilito nel n. 74 della stessa Costituzione, avranno voce passiva soltanto i
due nomi che nel precedente scrutinio avevano ottenuto il maggior numero di
voti, né si potrà recedere dalla disposizione che per la valida elezione, anche
in questi scrutini, è richiesta la maggioranza qualificata di almeno due terzi
di suffragi dei Cardinali presenti e votanti. In queste votazioni, i due nomi
che hanno voce passiva non hanno voce attiva.”
n. 87. “Avvenuta canonicamente l’elezione, l’ultimo dei Cardinali
Diaconi chiama nell’aula dell’elezione il Segretario del Collegio dei
Cardinali, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie e due
Cerimonieri; quindi, il Cardinale Decano, o il primo dei Cardinali per ordine e
anzianità, a nome di tutto il Collegio degli elettori chiede il consenso
dell’eletto con le seguenti parole: Accetti
la tua elezione canonica a Sommo Pontefice? E appena ricevuto il consenso, gli
chiede: Come vuoi essere
chiamato? Allora il Maestro
delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, con funzione di notaio e avendo per
testimoni due Cerimonieri, redige un documento circa l’accettazione del nuovo
Pontefice e il nome da lui assunto.”
Questo
documento entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione su L’Osservatore Romano.
Questo
decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.
Dato
a Roma, presso San Pietro, il giorno 22 del mese di febbraio, nell’anno 2013,
ottavo del mio Pontificato.
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